Art. 4.
(Funzioni e dipendenze).

      1. L'ispettore superiore del Corpo militare, quale autorità di vertice del medesimo

 

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Corpo, dipende dal presidente generale dell'Associazione italiana della Croce Rossa, e per quanto di competenza, dal Capo di stato maggiore della difesa. Espleta le funzioni di comandante di corpo sui comandanti dei settori operativi.
      2. L'ispettore di cui al comma 1 riveste il grado di generale di Corpo d'armata, coadiuvato da un generale di divisione quale vice ispettore e da due comandanti di settore, i quali rivestono il grado di generale di brigata, prescelti fra i colonnelli commissari o medici del Corpo militare e nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del presidente generale dell'Associazione italiana della Croce Rossa, di intesa con il Ministro della difesa.
      3. I comandanti dei settori operativi dipendono dall'ispettore di cui al comma 1 ed espletano funzioni di comandanti di corpo su tutto il personale nella giurisdizione del settore.
      4. Il vertice del Corpo militare deve provenire dalla categoria dei commissari o dei medici.
      5. I vertici del Corpo militare possono essere nominati ad ispettore quattro anni prima della messa in quiescenza all'età di anni sessantuno, a comandanti di settore sei anni prima della messa in quiescenza all'età di anni cinquantanove.
      6. I vertici del Corpo militare devono provenire dallo stesso Corpo ed essere in servizio continuativo.
      7. Per accedere ai vertici, l'ufficiale del Corpo militare deve avere svolto almeno un periodo complessivo pari a cinque anni con il grado di ufficiale di mobilitazione, di capo ufficio di mobilitazione o di comandante o, in subordine, un periodo di servizio di non meno di otto anni presso un centro di mobilitazione.
      8. In assenza di ufficiali generali provenienti dai ruoli in servizio continuativo del Corpo militare, i vertici provengono dalle Forze armate purché ancora in servizio attivo.